IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
I   MINISTRI   DELLA   SANITA',   DELL'INDUSTRIA,   DEL  COMMERCIO  E
     DELL'ARTIGIANATO  E  DELLE  RISORSE   AGRICOLE,   ALIMENTARI   E
     FORESTALI
   Visto  l'art.  2, commi 3 e 4, del decreto-legge 8 luglio 1994, n.
438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del  9  luglio  1994,
recante  disposizioni  in materia di riutilizzo dei residui derivanti
da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di  combustione,  nonche'  in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti;
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  al Ministero dell'ambiente ai
sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge;
   Considerata la  ricognizione  effettuata  tra  le  amministrazioni
concertanti, ai sensi dell'art. 2, comma 4;
   Visto l'art. 5, comma 1, dello stesso decreto-legge che prevede la
definizione  delle  norme  tecniche  generali  per  il riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un  processo
produttivo;
   Visti  gli  articoli  2,  comma  5,  e  5,  comma  1,  del  citato
decreto-legge relativi alle procedure di aggiornamento periodico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I materiali contenuti nell'elenco nazionale di cui all'allegato
1 del presente decreto continuano ad  essere  esclusi  dal  campo  di
applicazione del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438.