IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1994, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti; Viste le comunicazioni pervenute al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge; Considerata la ricognizione effettuata tra le amministrazioni concertanti, ai sensi dell'art. 2, comma 4; Visto l'art. 5, comma 1, dello stesso decreto-legge che prevede la definizione delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo; Visti gli articoli 2, comma 5, e 5, comma 1, del citato decreto-legge relativi alle procedure di aggiornamento periodico; Decreta: Art. 1. 1. I materiali contenuti nell'elenco nazionale di cui all'allegato 1 del presente decreto continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438.